I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono strumenti specificamente progettati per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante l’esecuzione delle loro mansioni. In questo articolo, esploreremo i vari aspetti relativi ai DPI.

DEFINIZIONE DPI

Un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) è qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o utilizzata dal lavoratore per proteggerlo da uno o più rischi che possono compromettere la sua sicurezza o salute durante il lavoro. Questo è stabilito dal D.Lgs. 81/08 all’art. 74.

TIPOLOGIE

I DPI si suddividono in base alle parti del corpo che proteggono:

  • Protezione della testa: elmetti e caschi.
  • Protezione di occhi e viso: occhiali e visiere.
  • Protezione dell’udito: cuffie e tappi auricolari.
  • Protezione delle vie respiratorie: maschere filtranti e dispositivi isolanti.
  • Protezione degli arti superiori: guanti.
  • Protezione del corpo: abbigliamento protettivo e giubbotti ad alta visibilità.
  • Protezione degli arti inferiori: scarpe antinfortunistiche.
  • Protezione contro le cadute dall’alto: imbracature e sistemi di arresto caduta.

NON CLASSIFICATI COME DPI

Non rientrano nei DPI secondo il D.Lgs. 81/08:

  • Uniformi e indumenti di lavoro non specificamente progettati per la protezione.
  • Equipaggiamenti per il soccorso e salvataggio.
  • Attrezzature per le forze armate e di polizia.
  • Equipaggiamenti specifici dei mezzi di trasporto.
  • Materiali sportivi usati esclusivamente per attività sportive.
  • Strumenti per autodifesa o dissuasione.
  • Dispositivi portatili per la rilevazione di rischi.

OBBLIGATORIETA’ DELL’USO DEI DPI

L’uso dei DPI è obbligatorio quando i rischi non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti mediante altre misure tecniche o procedurali, come specificato nell’art. 75 del D.Lgs. 81/08.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il corretto uso dei DPI è regolato dal D.Lgs. 81/08, in particolare al Titolo III, Capo II, artt. 74- 79, e dal Regolamento (UE) n. 2016/425, che stabilisce i requisiti per la progettazione e fabbricazione dei DPI.

REQUISITI

Secondo l’art. 76 del D.Lgs. 81/08, i DPI devono:

  • Essere adeguati ai rischi senza creare nuovi pericoli.
  • Adattarsi alle condizioni del luogo di lavoro.
  • Considerare le esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore.
  • Essere adattabili alle necessità dell’utilizzatore.

MARCATURA

La marcatura CE deve essere visibile, leggibile e indelebile sul DPI, oppure sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento se non possibile direttamente sul dispositivo.

CLASSIFICAZIONE – CATEGORIE

Categoria I
Proteggono da rischi minimi, come:

  • Lesioni meccaniche superficiali.
  • Contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o con acqua.
  • Contatto con superfici calde (fino a 50 °C).
  • Lesioni oculari dovute alla luce del sole.
  • Condizioni atmosferiche non estreme.

Categoria II
Proteggono da rischi non elencati nelle categorie I e III.

Categoria IIIProteggono da rischi gravi che possono causare morte o danni irreversibili, come:

  • Sostanze pericolose.
  • Atmosfere con carenza di ossigeno.
  • Agenti biologici nocivi.
  • Radiazioni ionizzanti.
  • Temperature estreme.
  • Scosse elettriche.
  • Cadute dall’alto.
  • Getti ad alta pressione.
  • Tagli da strumenti pericolosi.
  • Rumori dannosi.
  • Annegamento

DISTRIBUZIONE DPI AI LAVORATORI

Il datore di lavoro, secondo l’art. 18 del D.Lgs. 81/08, deve fornire ai lavoratori DPI necessari e idonei, consultando il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, se presente.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro deve:

  • Valutare i rischi che non possono essere evitati con altri mezzi.
  • Individuare le caratteristiche dei DPI adeguati.
  • Aggiornare la scelta dei DPI quando cambiano le condizioni di rischio.
  • Fornire formazione e addestramento sull’uso dei DPI.
  • Mantenere i DPI efficienti tramite manutenzione, pulizia e sostituzioni.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI
I lavoratori devono usare correttamente i DPI forniti, seguire la formazione ricevuta e partecipare ai programmi di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

ADDESTRAMENTO
L’addestramento è obbligatorio per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito.