I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono strumenti specificamente progettati per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante l’esecuzione delle loro mansioni. In questo articolo, esploreremo i vari aspetti relativi ai DPI.
DEFINIZIONE DPI
Un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) è qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o utilizzata dal lavoratore per proteggerlo da uno o più rischi che possono compromettere la sua sicurezza o salute durante il lavoro. Questo è stabilito dal D.Lgs. 81/08 all’art. 74.
TIPOLOGIE
I DPI si suddividono in base alle parti del corpo che proteggono:
- Protezione della testa: elmetti e caschi.
- Protezione di occhi e viso: occhiali e visiere.
- Protezione dell’udito: cuffie e tappi auricolari.
- Protezione delle vie respiratorie: maschere filtranti e dispositivi isolanti.
- Protezione degli arti superiori: guanti.
- Protezione del corpo: abbigliamento protettivo e giubbotti ad alta visibilità.
- Protezione degli arti inferiori: scarpe antinfortunistiche.
- Protezione contro le cadute dall’alto: imbracature e sistemi di arresto caduta.
NON CLASSIFICATI COME DPI
Non rientrano nei DPI secondo il D.Lgs. 81/08:
- Uniformi e indumenti di lavoro non specificamente progettati per la protezione.
- Equipaggiamenti per il soccorso e salvataggio.
- Attrezzature per le forze armate e di polizia.
- Equipaggiamenti specifici dei mezzi di trasporto.
- Materiali sportivi usati esclusivamente per attività sportive.
- Strumenti per autodifesa o dissuasione.
- Dispositivi portatili per la rilevazione di rischi.
OBBLIGATORIETA’ DELL’USO DEI DPI
L’uso dei DPI è obbligatorio quando i rischi non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti mediante altre misure tecniche o procedurali, come specificato nell’art. 75 del D.Lgs. 81/08.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il corretto uso dei DPI è regolato dal D.Lgs. 81/08, in particolare al Titolo III, Capo II, artt. 74- 79, e dal Regolamento (UE) n. 2016/425, che stabilisce i requisiti per la progettazione e fabbricazione dei DPI.
REQUISITI
Secondo l’art. 76 del D.Lgs. 81/08, i DPI devono:
- Essere adeguati ai rischi senza creare nuovi pericoli.
- Adattarsi alle condizioni del luogo di lavoro.
- Considerare le esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore.
- Essere adattabili alle necessità dell’utilizzatore.
MARCATURA
La marcatura CE deve essere visibile, leggibile e indelebile sul DPI, oppure sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento se non possibile direttamente sul dispositivo.
CLASSIFICAZIONE – CATEGORIE
Categoria I
Proteggono da rischi minimi, come:
- Lesioni meccaniche superficiali.
- Contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o con acqua.
- Contatto con superfici calde (fino a 50 °C).
- Lesioni oculari dovute alla luce del sole.
- Condizioni atmosferiche non estreme.
Categoria II
Proteggono da rischi non elencati nelle categorie I e III.
Categoria IIIProteggono da rischi gravi che possono causare morte o danni irreversibili, come:
- Sostanze pericolose.
- Atmosfere con carenza di ossigeno.
- Agenti biologici nocivi.
- Radiazioni ionizzanti.
- Temperature estreme.
- Scosse elettriche.
- Cadute dall’alto.
- Getti ad alta pressione.
- Tagli da strumenti pericolosi.
- Rumori dannosi.
- Annegamento
DISTRIBUZIONE DPI AI LAVORATORI
Il datore di lavoro, secondo l’art. 18 del D.Lgs. 81/08, deve fornire ai lavoratori DPI necessari e idonei, consultando il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, se presente.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro deve:
- Valutare i rischi che non possono essere evitati con altri mezzi.
- Individuare le caratteristiche dei DPI adeguati.
- Aggiornare la scelta dei DPI quando cambiano le condizioni di rischio.
- Fornire formazione e addestramento sull’uso dei DPI.
- Mantenere i DPI efficienti tramite manutenzione, pulizia e sostituzioni.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
I lavoratori devono usare correttamente i DPI forniti, seguire la formazione ricevuta e partecipare ai programmi di addestramento organizzati dal datore di lavoro.
ADDESTRAMENTO
L’addestramento è obbligatorio per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito.