La manutenzione non è solo un obbligo legale, ma ha lo scopo di garantire un’elevata affidabilità, assicurando la pronta individuazione delle anomalie, la prevenzione dei guasti e un monitoraggio funzionale. Inoltre, essa è fondamentale per garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti.

Secondo la norma EN 13306 (Terminologia della manutenzione), la manutenzione è definita come la «combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, eseguite durante il ciclo di vita di un elemento (apparecchiatura, impianto o luogo di lavoro) destinate a preservarlo o a riportarlo in uno stato dal quale si possa eseguire la funzione richiesta».

È essenziale che attrezzature, dispositivi di protezione individuale, impianti e luoghi di lavoro siano progettati e realizzati con cura. Tuttavia, non basta solo la progettazione iniziale; è altrettanto importante garantire che le prestazioni e le caratteristiche di sicurezza siano mantenute nel tempo. Questo obiettivo si raggiunge attraverso una manutenzione regolare, con l’intento di:

– Mantenere nel tempo le prestazioni e le caratteristiche di sicurezza, contrastando il degrado dovuto all’usura e all’invecchiamento causato dalle diverse sollecitazioni

– Ridurre i costi di gestione e le perdite di produzione causate dal degrado e dall’invecchiamento precoce

– Rispettare le disposizioni legislative

Il Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) sottolinea, già nell’articolo 15, che la manutenzione è considerata dal legislatore un elemento fondamentale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Il proprietario o il gestore di attrezzature, dispositivi di protezione individuale, impianti o luoghi di lavoro deve eseguire la manutenzione specifica in conformità alle indicazioni del fabbricante o dell’installatore. Poiché una manutenzione adeguata è essenziale per il funzionamento, i fabbricanti includono nei manuali di uso e manutenzione che, “se la manutenzione non è eseguita nei modi e nei termini indicati, nessuna responsabilità può essere addossata al fabbricante in caso di danni a persone o cose riconducibili alla sua mancanza”.

MANUTENZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO

I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a manutenzione tecnica regolare e pulizia periodica. Il funzionamento dei dispositivi di sicurezza deve essere controllato regolarmente. Le vie di circolazione interne o esterne, che conducono a uscite o uscite di emergenza, e le uscite di emergenza stesse devono essere mantenute sgombre per garantire il loro utilizzo in caso di necessità

NORMATIVE ED OBBLIGHI

Il D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, stabilisce chiaramente gli obblighi di manutenzione per la sicurezza delle persone, in particolare per gli impianti elettrici. Gli articoli 80 e 86 del Testo Unico richiedono che il datore di lavoro assicuri che gli impianti elettrici e quelli di protezione contro le scariche atmosferiche siano periodicamente controllati secondo le normative tecniche vigenti, per verificarne lo stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza. I risultati di questi controlli devono essere verbalizzati e tenuti a disposizione delle autorità di vigilanza.

TIPOLOGIE DI VERIFICHE

È importante distinguere tra le verifiche ispettive obbligatorie previste dal D.P.R. 462/01 e le verifiche manutentive richieste dal D.Lgs. 81/08. Il DPR 462 del 2001 impone la verifica periodica degli impianti di terra, di protezione contro le scariche atmosferiche (LSP) e degli impianti elettrici in ambienti con pericolo di esplosione (ATEX). Queste verifiche devono essere eseguite ogni 2 anni per ambienti ad alto rischio di incendio e ogni 5 anni per ambienti ordinari.

Il datore di lavoro deve inoltre garantire che gli impianti elettrici e quelli di protezione dai fulmini siano periodicamente controllati secondo le norme tecniche e le leggi vigenti, come stabilito dal D.M. 37/08 (ex legge 46/90). Questi controlli devono essere documentati in un registro apposito, che sarà vidimato periodicamente e disponibile per le autorità competenti.